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Le Regioni non possono autorizzare con denuncia di inizio attività (Dia) la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili sopra le soglie previste dal Dlgs 387/2003, in quanto principio fondamentale in materia di energia. Così, la Corte Costituzionale, con sentenza 11 novembre 2010, n, 313 ha dichiarato illegittime le norme della Lr 71/2009 della Toscana che prevedevano la Dia per impianti fotovoltaici fino a 200 kW (limite nazionale: 20 kW) e per impianti eolici fino a 100 kW (limite nazionale: 60 Kw). Bocciate anche le norme che prevedevano la Dia per impianti eolici e fotovoltaici fino a 1 MW e idraulici fino a 200 kW (limite nazionale: 100 kW), se Regione o Enti locali erano responsabili dell'intervento.
La Corte ha puntualizzato, inoltre, che la legge 129/2010 (conversione del Dl 105/2010,"sblocca-reti") che ha previsto una "sanatoria" per impianti "fuori soglia" realizzati con Dia, è misura straordinaria e temporanea, non pertinente al caso in esame, in quanto non tocca il principio che le soglie ex Dlgs 387/2003 sono
principio generale non derogabile dalle Regioni.
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