Le Regioni non possono autorizzare con denuncia di
inizio attività (Dia) la realizzazione di impianti
a fonti rinnovabili
sopra le
soglie
previste dal Dlgs
387/2003, in quanto principio fondamentale in
materia di energia.
Così, la Corte Costituzionale, con sentenza 11
novembre 2010, n, 313 ha dichiarato
illegittime
le norme della Lr
71/2009 della Toscana che prevedevano la Dia per
impianti fotovoltaici fino a 200 kW (limite
nazionale: 20 kW) e per impianti eolici fino a 100
kW (limite nazionale: 60 Kw). Bocciate anche le
norme che prevedevano la Dia per impianti eolici e
fotovoltaici fino a 1 MW e idraulici fino a 200 kW
(limite nazionale: 100 kW), se Regione o Enti
locali erano responsabili dell'intervento.
La Corte ha puntualizzato, inoltre, che la legge
129/2010 (conversione del Dl
105/2010,"sblocca-reti") che ha previsto una
"sanatoria" per impianti "fuori soglia" realizzati
con Dia, è misura straordinaria e temporanea, non
pertinente al caso in esame, in quanto non tocca
il principio che le soglie ex Dlgs 387/2003
sono
principio generale
non
derogabile
dalle
Regioni.
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Regione Toscana